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28 January 2021

Le attività in montagna consentite nel dpcm 14 gennaio, la risposta al quesito del Club Alpino Italiano

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle attività sportive in montagna consentite da questo dpcm del 14 gennaio 2021

Le attività in montagna consentite nel dpcm 14 gennaio, la risposta al quesito del Club Alpino Italiano

Il presidente del C.A.I. il 21 gennaio aveva scritto al Ministero dell'Interno per fare chiarezza a riguardo delle attività consentite in montagna da questo nuovo dpcm del 14 gennaio 2021.

Ecco la risposta del Ministero dell'Interno:

“Si fa riferimento alla nota dello scorso 21 gennaio, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ufficio in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in relazione allo svolgimento di attività sportive. Al riguardo, si richiamano gli orientamenti espressi con le FAQ recentemente pubblicate sul sito istituzionale www.governo.it (Sezione “Spostamenti”), nelle quali, con riferimento alla diversa classificazione dei vari territori regionali, viene precisato che:

  • in area gialla è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021);
  • in area arancione è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma;
  • in area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00”

Escursioni, ciaspolate sulla neve: Abetone.

(foto sopra ciaspolata sull'Abetone)


La Sede centrale del CAI puntualizza che:

A) in area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma;

B) in area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale;

C) in area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività stessa possa compiersi.

Continua il CAI che siccome il quesito è stato formulato specificatamente con riferimento all’attività sportiva in montagna con tutte le modalità ivi puntualmente richiamate, ed il parere pervenuto al Cai non ne esclude, come invece accade per altre attività, la possibilità di espletamento, deve ritenersi che sia consentito lo spostamento al di fuori del territorio comunale (ma in ambito regionale) laddove:

1) non si risieda in area rossa;
2) il territorio comunale non sia “montano” e non consenta le attività sportive di cui al quesito posto, se in area arancione;
3) si risieda in area gialla.

Salita innevata verso il Monte Cusna

(Foto sopra salita verso il Monte Cusna nell'Appennino Reggiano)

Concludendo è consentita al di fuori del proprio Comune, è solo ed esclusivamente l’attività sportiva e non la semplice gita o la passeggiata, e che lo spostamento deve  limitarsi all’attività stessa, con rientro nel proprio Comune immediatamente dopo averla praticata. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle altre regole generali che attengono l’attività sportiva e cioè:

  • esercizio in forma individuale;
  • rispetto della distanza di almeno due metri ;
  • divieto tassativo di assembramento.

 

Ramponi su neve e ghiaccio

Autore:
escursionista.org
escursionista.org
http://www.escursionista.org/news/-/le-attivita-in-montagna-consentite-nel-dpcm-14-gennaio-la-risposta-al-quesito-del-club-alpino-italiano?inheritRedirect=true&redirect=/news

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